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Esami di Idoneità

In questa sezione sono disponibili le informazioni per l'accesso ad una classe superiore alla prima in caso di mancanza del titolo di ammissione

Cos'è

  1. Possono sostenere gli esami di idoneità:
    1. i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 30 aprile;
    2. i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 30 aprile;
    3. i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 marzo.

Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti a quella a cui il candidato aspira e per le quali non si possiede idoneità. Si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. L’inserimento dell’allievo idoneo nelle classi dell’Istituto avviene nei limiti di capienza, nel rispetto delle norme di sicurezza.

  1. L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
    età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
  2. Lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
  3. Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  4. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso, con valutazione distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la/le prova/e.
  5. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall’obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
  6. I candidati esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano (al massimo due). I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
  7. Per i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo del quinto anno di corso, l’ammissione all’esame di Stato è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno per l’indirizzo corrispondente.
  8. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
  9. La domanda di accesso agli esami di idoneità può essere presentata dal 31 gennaio al 30 aprile (25 marzo per i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso) con allegata ricevuta del versamento di € 12,09 in qualità di tassa governativa da effettuarsi sul bollettino postale, modello F24, con indicato lo specifico Codice Tributo.
  10. Valgono le stesse disposizioni previste per gli esami integrativi; la comunicazione delle discipline oggetto d’esame sarà fornita agli interessati entro 20 gg. dalla presentazione della domanda con affissione all’albo.
  11. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, in seduta precedente all’anno scolastico per cui si chiede l’esame e prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro liceo ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dal DPR 87/88/89 del 2010. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato nel rispetto dei limiti definiti all’art.1), provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. È necessario inoltre, per l’accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

A cosa serve

Per ottenere l'accesso alla frequenza di una classe superiore alla prima e non si possiede il titolo di studio inferiore oppure l'ammissione alla classe (è il caso di recupero di anni scolastici).

Come si accede al servizio

Attraverso mail di richiesta all'indirizzo mcpc09000r@istruzione.it con allegata la copia del documento d'identità del richiedente (genitore di alunno minorenne o alunno maggiorenne).

Tempi e scadenze

 

PER ALUNNI CANDIDATI ESTERNI O INTERNI CHE HANNO CESSATO LA FREQUENZA ENTRO IL 15 MARZO O INTERNI CHE INTENDONO AVANZARE DI UN ANNO:

  1. 30 aprile – Scadenza presentazione del MODULO compilato di domanda presso la segreteria didattica. Alla domanda devono essere allegati:
    – attestato di titolo di studio conseguito immediatamente inferiore (se l’alunno è in possesso di tale titolo);
    – le pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola secondaria di secondo grado frequentati;
    – ricevuta del versamento di € 12,09 da effettuarsi sul bollettino postale, modello F24 in qualità di tassa governativa, indicando lo specifico Codice Tributo.
  2. Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la sua documentazione o dal giorno di completamento in caso di domanda presentata con documentazione parziale – Comunicazione all’interessato delle discipline o parti di discipline sulle quali dovrà vertere l’esame.
  3. Entro il 31 agosto e comunque prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico – Svolgimento degli esami secondo il calendario comunicato dalla scuola.

 

 

PER ALUNNI GIÀ ISCRITTI ALLA SCUOLA SUPERIORE CHE NON HANNO FREQUENTATO O CHE SI SONO RITIRATI ENTRO IL 15 MARZO:

  1. 25 marzo – Scadenza presentazione del MODULO compilato di domanda presso la segreteria didattica. Alla domanda devono essere allegati:
    – attestato di titolo di studio conseguito immediatamente inferiore (se in possesso di tale titolo);
    – le pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola secondaria di secondo grado frequentati;
    – ricevuta del versamento di € 12,09 da effettuarsi sul bollettino postale, modello F24 in qualità di tassa governativa, indicando lo specifico Codice Tributo.
  2. Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la sua documentazione o dal giorno di completamento in caso di domanda presentata con documentazione parziale – Comunicazione all’interessato delle discipline o parti di discipline sulle quali dovrà vertere l’esame.
  3. Entro il 31 agosto e comunque prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico – Svolgimento degli esami secondo il calendario comunicato dalla scuola.
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