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BES – Bisogni educativi speciali

Bisogni per studenti che, necessitano di una risposta personalizzata da parte della scuola in modo continuativo o per determinati periodi di tempo

Cos'è

BES – Bisogni educativi speciali
Bisogni Educativi Speciali sono espressi da studentesse e studenti che, con continuità o
per determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata (ovvero
adeguata ai Bisogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla
Legge 53/2003 la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento.

COS’E’
Per accogliere ed inserire in modo ottimale studentesse e studenti che frequentano i diversi
indirizzi del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati e che presentano Bisogni Educativi
Speciali (BES), l’Istituto aggiorna ogni anno il Protocollo di Inclusione, guida dettagliata
che contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per
l’inclusione scolastica, secondo quanto prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012
avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalla Circolare n. 8/2013, con la
quale il Miur ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla
D.M. del 27.12.12. e dal D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”
Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi
(certificazione sanitaria, diagnosi funzionale, diagnosi clinica, segnalazione degli operatori
dei servizi sociali) integrati a ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Le
categorie che di seguito vengono descritte sono codificate nell’ICD-10 1 (dall’inglese
International Classification of Diseases; in particolare, International Statistical Classification
of Diseases, Injuries and Causes of Death), ovvero il manuale della salute mentale stilato
dall’Organizzazione mondiale della sanità che classifica a livello internazionale malattie e
problemi correlati, ed è utilizzato dai professionisti di ambito sanitario(neuropsichiatri,
psichiatri, psicologi, logopedisti, ecc.).

 

 

 

A cosa serve

Sotto la voce “BES” sono comprese tre grandi sotto-categorie:
1. quella della disabilità (psicofisica,sensoriale, motoria, dello spettro autistico
medio-grave), per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione sanitaria
ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle misure previste dalla stessa legge
quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno ed al PEI (Piano Educativo
Individualizzato). Per la certificazione sanitaria la famiglia deve rivolgersi
all'AST o all’UMEE di riferimento.;
2. Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: non necessita di
diagnosi medica ma di una segnalazione del Consiglio di Classe per effetto di
un’attenta osservazione psico-pedagogica svolta dai docenti stessi, o di una
segnalazione dei servizi sociali;
3. Disturbi Evolutivi Specifici: necessitano di una diagnosi clinica presso AST, UMEE,
Centri convenzionati e Centri autorizzati dalla Regione Marche, e sono classificati
dall’ICD-10 in
- F.80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio

- F.81 Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (comprende il Disturbo
Specifico dell’Apprendimento - D.S.A.)
- F.82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie (comprende la disprassia ed
il Disturbo della coordinazione motoria)
- F.83 Disturbi evolutivi specifici misti − Disturbo Nonverbale (NLD): può essere
diagnosticato come disturbo a sé (ma non ha ancora un codice ICD-10 definito) o
in comorbilità con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); disturbo di
coordinazione motoria (DCD); ADHD; autismo ad alto funzionamento; disturbo
sociale (pragmatico) della comunicazione (SCD).
- F.84.1 - F.84.10-F.84.11 Disturbo dello spettro autistico lieve, autismo atipico
nell’esordio o nella sintomatologia − F.90.0 Disturbo di attenzione e iperattività,
A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, definito anche come Disturbo
dell’attività e dell’attenzione) − Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) o
Borderline cognitivo: può essere diagnosticato come disturbo a sé (ma non ha
ancora un codice ICD-10 definito) o in comorbilità con altri disturbi quali, ad
esempio, difficoltà negli apprendimenti scolastici - tratti autistici - problemi di
comportamento o della personalità.
- F.91.3 Disturbo oppositivo provocatorio (DOP): fa parte della categoria dei
Disturbi della condotta (F.90), ed è diagnosticato in assenza di gravi atti antisociali
e aggressivi, riferibile a fasce di età preadolescenziali, dunque come disturbo più
lieve.
Una ulteriore categoria è individuata è quella del disagio comportamentale/relazionale, ovvero ad una condizioni di difficoltà e sofferenza dovuta a cause legate al contesto ambientale più allargato dell’allievo o dell’allieva: pur corrispondendo ad un’alterazione temporanea del comportamento che non permette alla persona di essere efficacemente attiva nel quotidiano, può essere segnalato dai docenti alla famiglia e dunque essere oggetto di valutazione funzionale a cura degli esperti, oppure può essere comunicato alla scuola dalla famiglia stessa, anche dietro valutazione del singolo professionista clinico.
Il Protocollo d’Inclusione pertanto:
● è rivolto alle studentesse ed agli studenti che necessitano di una speciale attenzione
educativo-didattica in riferimento alle categorie descritte, - definisce i compiti ed i
ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica,
● traccia le fasi (preparazione, pre-accoglienza, accoglienza, condivisione, trasparenza
e documentazione, valutazione) e le attività di inclusione ad esse connesse,
● costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, - si propone di:
○ definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro Istituto;
○ facilitare l’ingresso, l’adattamento ed il sostegno a scuola delle studentesse e
degli studenti in situazioni di BES;
○ promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra
scuola, famiglia ed Enti (Comune, AST, Provincia, cooperative, Enti di
formazione, centri autorizzati).

L’adozione del Protocollo di Inclusione consente di attuare in modo operativo quanto
stabilito dalla normativa vigente.

Come si accede al servizio

Per accedere al servizio la famiglia:
- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o del medico di
base a far valutare l’alunno/a secondo le modalità previste dalla Legge 104/92
(Artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) o dall’Art. 3 della Legge 170/2010 e della Legge
Regionale 19 novembre 2012, n. 32;
- consegna alla scuola la diagnosi clinica;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un
patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del
Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad
applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee,
previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.
Nel caso di disabilità, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe e l’insegnante di
sostegno pianificano e redigono un Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Nel caso di DES (Disturbi Evolutivi Specifici), di Svantaggio socio-economico e culturale,
o di altra condizione di salute che ponga l’alunno/a in condizioni di BES, il Dirigente
Scolastico ed il Consiglio di Classe pianificano e redigono un Piano Educativo
Individualizzato (PEI).
Nel PATTO con la scuola, previsto nel PDP, la famiglia si impegna a:
● informarsi sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza
del/la figlio/a;
● partecipare regolarmente ai colloqui programmati, per essere informati
sull’andamento socio-relazionale e didattico del/la figlio/a;
● conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul/la proprio figlio/a;
● visionare ogni eventuale annotazione, richiamo o nota disciplinare presente sul
registro elettronico, in un’ottica di collaborazione attiva con il corpo docenti;
● informare il consiglio di classe se il/la proprio/a figlio/a è seguito da un tutor per i
compiti a casa e favorirne il contatto con i docenti;
● sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno/a nel lavoro scolastico e domestico;
● verificare che il/la proprio/a figlio/a porti a scuola i materiali richiesti;
● incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione
dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
● considerare non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole
discipline.
Si specifica che “E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia,
attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti.”
“....le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate
nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di
recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il
percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010” .
La normativa vigente che render prescrittiva la segnalazione è la seguente:
- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”
- Nota MIUR 5744 del 28.05.2009 “Esami di stato per gli studenti affetti da DSA”
- Art. 10 DPR 122 giugno 2009
- Legge n. 170 del 08.10.2010 “Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico”, con particolare
riferimento all’Art. 3 comma 3

- Decreto MIUR 5669 del 12.07.2011, con particolare riferimento all’art. 2, comma 1 del DM
5669/2011 e Allegato “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi
specifici di apprendimento”
- Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003614 P-4.23.2.2 del 24.07.2012 - Accordo
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano SU su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento
(DSA)”
- Legge Regionale Marche 19 novembre 2012, n. 32 “Interventi in favore delle persone con disturbi
specifici di apprendimento (DSA)”
- Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
- Circolare n. 8/2013, con la quale il Miur ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di
quanto previsto dalla D.M. del 27.12.12.

Pertanto l’Istituto, nel rispetto della normativa, si riserva di segnalare alla famiglia quelle difficoltà di
apprendimento che, dopo apposito monitoraggio ed intervento educativo-didattico, mostrino segnali
di persistenza tali da incidere in modo complessivo sulla qualità del rendimento scolastico.

Perchè la personalizzazione degli apprendimenti, infine, possa produrre l’intento inclusivo
che si prefigge, è fondamentale la responsabilità degli stessi studenti/studentesse
nell’accedere al servizio.
Studenti e studentesse con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi
protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una
situazione di BES. Essi, pertanto, hanno diritto:
- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle
strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati
strumenti compensativi e misure dispensative.
Nel PATTO con la scuola, previsto nel PDP, studenti e studentesse si impegnano a:
▪ collaborare in modo responsabile al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel
presente PDP, lavorando in modo adeguato sia a scuola che a casa;
• adottare in modo costante e continuativo gli strumenti compensativi e le misure
dispensative previsti nel presente PDP;
• comunicare al docente ogni eventuale difficoltà riscontrata nel processo di
apprendimento fornendo ai docenti ogni informazione che possa contribuire a
comprendere le proprie difficoltà e le modalità per superarle.

Elenco dei centri privati autorizzati alla diagnosi

Moduli per famiglie e alunni maggiorenni

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

BES – Bisogni educativi speciali
Bisogni Educativi Speciali sono espressi da studentesse e studenti che, con continuità o
per determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata (ovvero
adeguata ai Bisogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla
Legge 53/2003 la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento.

  • Studenti che richiedono una risposta personalizzata dalla scuola a causa di motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali.
  • Documento aggiornato annualmente dall'Istituto per guidare l'inclusione degli studenti con BES.
  • Normativa che riconosce il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà.
  • Indicazioni operative per l'inclusione scolastica degli studenti con BES.
  • Manuale utilizzato per classificare a livello internazionale malattie e problemi correlati, come riferimento per individuare le tipologie di BES degli studenti.
  • Elementi oggettivi utilizzati per identificare i Bisogni Educativi Speciali.
  • Fattori considerati insieme alle certificazioni mediche per garantire una risposta adeguata alle esigenze degli studenti con BES.

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Ulteriori informazioni

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono necessità espressive da parte degli studenti, che possono essere dovute a vari fattori come quelli fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali. Questi bisogni richiedono una risposta personalizzata da parte della scuola, in conformità con i principi della Legge 53/2003, che riconosce il diritto di tutti gli studenti con difficoltà alla personalizzazione dell'apprendimento.